comunicato alla cittadinanza n. 1 del 23 marzo – emergenza covid-19

Pubblicato il 23 marzo 2020 • Emergenza

 NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 ULTERIORI RESTRIZIONI

    È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state disposte ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 con decorrenza dal 23 marzo e valido fino al 3 aprile 2020.

Di seguito, i contenuti di maggiore rilevanza, ma si raccomanda di leggere per intero quello che prevede il Decreto consultabile al seguente link: http://www.governo.it/…/coronavirus-firmato-il-dpcm-2…/14363

• sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 http://www.governo.it/…/…/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
• le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
• Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
• è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
• le attività produttive che sarebbero sospese perché non comprese nell’allegato 1 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
• sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura
• è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
• Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
• Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
• Le disposizioni del presente decreto si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.