Nuova IMU

Pubblicato il 15 giugno 2020 • Tributi

Dal 1° gennaio 2020, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi da 738 a 783) ha eliminato la TASI e introdotto la nuova IMU.

Il termine con il versamento della prima rata di acconto è il 16 giugno 2020

Resta l’esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale.

Il pagamento dell’ACCONTO IMU 2020 dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (sempre che non siano intervenute variazioni nel calcolo della base imponibile, unicamente con il solo codice tributo IMU).

Il pagamento si effettua con il modello F24.

I versamenti vanno effettuati con i codici tributo degli anni scorsi:

3912: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;

3913: “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;

3914: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

3916: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;

3918: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati -COMUNE”;

3923: “IMU – imposta municipale propria -INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

3924: “IMU – imposta municipale propria -SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

3925: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –STATO”;

3930: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –INCREMENTO COMUNE”

C’è invece un nuovo codice tributo per il versamento tramite modello F24 dell’IMU relativa agli immobili merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (comma 751 legge 160/2019):

3939: denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”

L’altra riguarda l’esenzioni per alberghi, pensioni e immobili che ospitano attività del settore turismo (art. 177, dl 34/2020).
Sono esentati dal pagamento della prima rata dell’IMU (articolo 177 del dl 34/2020):

– I possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e a stabilimenti termali;

– I possessori di immobili che siano anche gestori delle attività adibite a: alberghi o pensioni rientranti nella categoria catastale D/2, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. L’espressione riportata nella norma citata per indicare i beneficiari (“gestori delle attività”) sembra limitare l’agevolazione alle attività svolte in forma imprenditoriale, argomento sul quale appare comunque opportuna una precisazione formale o una messa a punto normativa.